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COMPROPRIETARI E ASSEMBLEA DI CONDOMINIO: DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E VOTO

2022-08-12 22:50

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COMPROPRIETARI E ASSEMBLEA DI CONDOMINIO: DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E VOTO

Convocazione, mancata convocazione di un comproprietario, diritto di voto e di impugnazione.Rispondiamo alle domande più frequenti sull'argomento.

La comproprietà di un appartamento all’interno di un condominio, sia essa frutto di un acquisto o di una eredità, colloca la fattispecie all’interno delle norme del codice civile relative alla comunione. I comproprietari, pertanto, hanno il diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune ( ex. Art 1105 cc) 


Vi è poi anche il diritto legato alla partecipazione alle assemblee condominiali.


In questo articolo andremo a rispondere alle domande più frequenti relative a questo argomento: 


·         A chi va inviato l’avviso di convocazione?


·         Cosa succede se uno dei comproprietari non lo riceve?


·         C’è bisogno di una delega del comproprietario assente?


·         Chi ha il diritto di voto? Quanti voti possono essere espressi?


·         Il comproprietario ha facoltà di impugnare la delibera?


Avviso di convocazione: a chi va inviato?


Tutti i comproprietari devono ricevere il proprio avviso di convocazione all'assemblea condominialeVi è una sola eccezione a quanto appena descritto, ovvero quando i comproprietari convivono sotto lo stesso tetto. In tal caso, l’avviso sarà unico e varrà come convocazione per entrambi i proprietari. Al contrario, invece, può verificarsi che i comproprietari siano degli eredi, fratelli o parenti di altro grado. In questa seconda ipotesi, l’avviso dovrà essere spedito a tutti i soggetti.




Cosa succede se uno dei comproprietari non riceve l’avviso di convocazione?


Potrebbe verificarsi che uno dei comproprietari non riceva la convocazione.


Così come previsto nel caso generico le delibere approvate senza che tutti i condomini siano stati convocati possono essere soggette ad annullamento.


E’ importante la consapevolezza che la richiesta di annullamento possa essere fatta valere solo ed esclusivamente dal soggetto interessato. Questo significa che solo il proprietario non convocato potrà denunciare questa mancanza e quindi contestare le delibere approvate in quel specifico consesso,ricorrendo in tribunale entro 30 giorni dalla notifica del verbale di assemblea. Decorso il termine di 30 giorni, la delibera acquista piena efficacia e non sarà più impugnabile. 




La delega per la rappresentanza di un comproprietario


Ogni comproprietario presente all’assemblea ha pieni poteri ed è rappresentante di tutti i proprietari proindiviso, pertanto la delega non è necessaria.




Chi ha diritto di voto e quanti voti possono essere espressi?


Qualora in assemblea fosse presente più di un comproprietario, potrebbero sorgere dei dubbi sulle procedure da adottare. Fermo restando che tutti i soggetti in questione avrebbero diritto a partecipare all’assemblea, si registrerà un solo voto e solo uno dei comunisti avrà diritto di partecipare attivamente alle discussioni, mentre gli altri dovranno esclusivamente assistere.


Saranno gli stessi comproprietari a dover nominare il proprio rappresentante, e qualora questi ultimi non dovessero giungere ad un accordo per la rappresentanza, sarà il presidente dell’assemblea a provvedere alla nomina attraverso un sorteggio.




Il comproprietario assente può impugnare la delibera?


A differenza del voto che, come visto, deve essere espresso da un unico rappresentante, ogni  comproprietario può impugnare la delibera, anche se non di comune accordo con gli altri comproprietari. Infatti potrebbe farlo anche se fosse l’unico ad avvallare questa scelta, ma ad una sola condizione, e cioè che il voto espresso in sede assembleare non sia stato favorevole alla delibera



Hai altre domande? Scrivi una mail a info@condoconsulting.it



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